Normative

NORMATIVE AMBIENTALI

TESTO UNICO AMBIENTALE

Per Testo Unico Ambientale si intende il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore il 29 aprile di quell’anno, il quale contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale.


Il Codice dell’Ambiente racchiude in un unico corpus normativo le norme in materie ambientale suddivise i sette parti:

  1. Disposizioni comuni e norme di principio
  2. Procedure per la valutazione ambientale strategica, la valutazione di impatto ambientale e per l’autorizzazione integrata ambientale;
  3. Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;
  4. Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
  5. Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
  6. Tutela risarcitoria contro i danni ambientali;
  7. Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia (Parte VI bis).


MINISTERO DELL'AMBIENTE

Le competenze dello Stato in materia ambientale

La normativa sull’ambiente prevede che spettino allo Stato, e dunque al Ministero, i compiti elencati all’art. 69 del D. Lgs. 112/1998:

  • l’adempimento di impegni assunti in campo internazionale e comunitario;
  • la conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette;
  • la stesura della relazione generale sullo stato dell’ambiente e l’adozione della carta della natura;
  • il supporto tecnico;
  • la fissazione di limiti, standard, obiettivi di qualità e sicurezza sull’intero territorio nazionale;
  • la protezione, la sicurezza e l’osservazione della qualità dell’ambiente marino;
  • la redazione dell’elenco delle specie cacciabili e sue variazioni;
  • la protezione della fauna e della flora terrestre e marina;
  • gli interventi speciali a tutela dell’ambiente;
  • i compiti di vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e controllo;
  • i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività;
  • i compiti connessi all’esercizio dei poteri statali di cui all’art. 18 della L.349/1986 (abrogato ad eccezione del comma 5).

A seguito anche delle modifiche sulla normativa sull’ambiente seguite alla riforma del Titolo V della Costituzione apportate dalle Legge costituzionale n.3/2001, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (istituito con l’art. 35 del D. Lgs. 300/1999) sono attribuite “le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema”, competenze ampliate e dettagliate dal successivo Codice dell’Ambiente. 

Oggi il Ministero, in seguito alla L. 17 Luglio 2006 n. 233 è stato ridenominato come Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e si articola negli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e in 7 Direzioni generali, coordinate da un segretario generale. All’interno del Ministero operano degli organismi di supporto alle attività di tutela ambientale (D.P.R. 14 Maggio 2007 n. 90) e dal Ministero dipendono il Corpo delle Capitanerie di Porto-Reparto ambientale marino e il Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente.


NORMATIVE COMUNITARIE

pur raccogliendo in un testo organico tutta la legislazione in materia di tutela ambientale, il Codice lascia fuori specifici settori a cui rinvia e che sono normati da altri provvedimenti, alcuni dei quali hanno recepito le direttive comunitarie:

  • Il D. Lgs. 26 Giugno 2015 n. 105 (di attuazione della direttiva 2012/18/UE) sul controllo del periodo di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose;
  • il D. Lgs. 14 Marzo 2014 n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/CE) sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  • il D. Lgs. 13 Agosto 2010 n. 155 (di attuazione della diretiva 2008/50/UE) sulla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente;
  • la L. 26 Ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico) e la L. 22 Febbraio 2001 n. 36 (legge quadro in materia di inquinamento elettromagnetico).


Nuovo titolo

Competenze delle Regioni in materia ambientale

Secondo quanto affermato dalla L. Cost. 3/2001, le competenze delle Regioni in materia ambientale è legata alla potestà legislativa concorrente relativamente alla valorizzazione dei beni ambientali e al governo del territorio. Le regioni possono:

  • partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi;
  • provvedere all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea;
  • conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nelle forme e nei casi disciplinati da leggi dello Stato.

Con il D. Lgs. 112/1998 che attua il cosiddetto decentramento amministrativo, funzioni e compiti in materia di tutela ambientale vengono in parte riallocati in favore di Regioni ed Enti Locali. In particolare, accanto alle funzioni di carattere generale (artt. 69-70), le competenze delle regioni in materia ambientale vengono individuate le attraverso funzioni specifiche conferite a Regioni ed enti locali in materia di inquinamento dell’acqua (art.79-81), di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico (artt. 82-84), di gestione dei rifiuti (art. 85) e di risorse idriche e di difesa del suolo (artt.86-92).

Altro ente previsto dalla normativa sull’ambiente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è l’ISPRAIstituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, istituito con decreto legge convertito nella L. 6 Agosto 2008, n. 133. L’ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha sede a Roma e assorbe le funzioni che furono dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM. I compiti istituzionali di tale ente riguardano le attività di consulenza strategica, ricerca, assistenza tecnico-scientifica, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione in materia ambientale.


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