Per Testo Unico Ambientale si intende il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore il 29 aprile di quell’anno, il quale contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale.
Il Codice dell’Ambiente racchiude in un unico corpus normativo le norme in materie ambientale suddivise i sette parti:
Le competenze dello Stato in materia ambientale
La normativa sull’ambiente prevede che spettino allo Stato, e dunque al Ministero, i compiti elencati all’art. 69 del D. Lgs. 112/1998:
A seguito anche delle modifiche sulla normativa sull’ambiente seguite alla riforma del Titolo V della Costituzione apportate dalle Legge costituzionale n.3/2001, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (istituito con l’art. 35 del D. Lgs. 300/1999) sono attribuite “le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema”, competenze ampliate e dettagliate dal successivo Codice dell’Ambiente.
Oggi il Ministero, in seguito alla L. 17 Luglio 2006 n. 233 è stato ridenominato come Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e si articola negli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e in 7 Direzioni generali, coordinate da un segretario generale. All’interno del Ministero operano degli organismi di supporto alle attività di tutela ambientale (D.P.R. 14 Maggio 2007 n. 90) e dal Ministero dipendono il Corpo delle Capitanerie di Porto-Reparto ambientale marino e il Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente.
pur raccogliendo in un testo organico tutta la legislazione in materia di tutela ambientale, il Codice lascia fuori specifici settori a cui rinvia e che sono normati da altri provvedimenti, alcuni dei quali hanno recepito le direttive comunitarie:
Competenze delle Regioni in materia ambientale
Secondo quanto affermato dalla L. Cost. 3/2001, le competenze delle Regioni in materia ambientale è legata alla potestà legislativa concorrente relativamente alla valorizzazione dei beni ambientali e al governo del territorio. Le regioni possono:
Con il D. Lgs. 112/1998 che attua il cosiddetto decentramento amministrativo, funzioni e compiti in materia di tutela ambientale vengono in parte riallocati in favore di Regioni ed Enti Locali. In particolare, accanto alle funzioni di carattere generale (artt. 69-70), le competenze delle regioni in materia ambientale vengono individuate le attraverso funzioni specifiche conferite a Regioni ed enti locali in materia di inquinamento dell’acqua (art.79-81), di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico (artt. 82-84), di gestione dei rifiuti (art. 85) e di risorse idriche e di difesa del suolo (artt.86-92).
Altro ente previsto dalla normativa sull’ambiente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è l’ISPRA, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, istituito con decreto legge convertito nella L. 6 Agosto 2008, n. 133. L’ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha sede a Roma e assorbe le funzioni che furono dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM. I compiti istituzionali di tale ente riguardano le attività di consulenza strategica, ricerca, assistenza tecnico-scientifica, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione in materia ambientale.
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